Art. 23.

      1. L'articolo 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Personale addetto agli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria). - 1. Agli uffici di segreteria delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari sono addetti i dipendenti appartenenti al ruolo unico del personale degli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria, di cui all'articolo 38».